Dopo Giorni di accese discussioni sul Forum www.acquaportal.it su come si dovesse interpretare la legge sul Cites, ovviamente riguardante il nostro hobby.

La prima discussione è partita da QUI, Per poi avere una conclusione direi molto interessante postata qui di seguito.

 

Detenzione di animali CITES in allegato B (riassunto delle puntate precedenti, scritto in linguaggio potabile!)
Situazione pregressa Tutti noi abbiamo in vasca animali inclusi nell’allegato B CITES, ovvero rocce vive, sclerattinie (coralli duri, LPS o SPS non fa differenza), milleporidi, tridacne. La legge richiede che, in caso (per fortuna remoto) di controllo, dobbiamo essere in grado di dimostrare ai controllori la provenienza degli animali.
Quasi nessuno possiede tutti i codici CITES per i propri animali, ma tutti ricordiamo dove li abbiamo comprati e approssimativamente anche quando, oppure da chi ci sono stati regalati. In caso di cessione senza fini di lucro (regalo o scambio) dei nostri animali non siamo obbligati a tenere un registro, mentre sussiste l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in caso di allevamento e frammentazione a scopo di vendita delle talee. Ora, operativamente, cosa dobbiamo fare noi acquariofili per essere in regola?
Acquisto degli animali All’atto dell’ingresso di animali nella nostra vasca abbiamo tre opzioni:
1 – Animali e rocce vive per cui possiamo avere il codice CITES: su un quaderno o su un modulo in carta semplice dobbiamo annotare la data e il luogo dell’acquisto, il nome dell’animale, il codice CITES (se il negoziante ci rilascia fattura o un suo modulo, alleghiamo e conserviamo anche quelli)
NB Il negoziante non è obbligato a darvi il codice CITES, ma voi richiedetelo sempre!
2 – Animali acquistati senza il codice CITES: dobbiamo annotare gli stessi dati di cui sopra ad eccezione del codice sul nostro quaderno o modulo (per crearlo bastano 5 minuti per fare una tabella in word)
3 – Animali regalati da amici: l’amico che ce lo regala scrive su un foglio data e luogo dello scambio, nome dell’animale ed eventuale codice CITES dell’animale medesimo e ne fa una copia. (vale anche per le talee, vedere nel seguito) Il foglio va firmato da entrambi (cedente e ricevente) e ognuno ne conserva una copia
Cessione degli animali Quando cediamo un animale dobbiamo applicare il punto 3 – appena enunciato, solo che ora siamo noi i cedenti e non i riceventi, quindi dobbiamo redigere in duplice copia un’autocertificazione contenente data e luogo, nome dell’animale, dati del cedente e del ricevente. Entrambe le copie vanno firmate e ognuno ne tiene una.
Se invece dell’animale cediamo una talea, l’obbligo per noi privati è di redigere un’autocertificazione come sopra richiamando il CITES della colonia madre per ciascuna talea originata da ogni singolo animale; se non abbiamo il codice compiliamo ugualmente l’autocertificazione omettendolo. Cosa fare in caso (assolutamente remoto) di controllo? In caso di controllo dobbiamo esibire i documenti di cui sopra; per gli animali che abbiamo comprato senza CITES in negozio o che ci sono stati regalati, dobbiamo fornire il nostro quadernetto da cui i controllori potranno desumere l’origine dei diversi animali. Fatto questo, siamo ASSOLUTAMENTE IN REGOLA.
Cosa fare in caso vogliamo vendere gli animali o le nostre talee? In caso di vendita degli animali o delle talee la procedura è molto chiara. Anche i privati sono tenuti a compilare ed aggiornare il registro CITES, che va richiesto all’ufficio territoriale più vicino (l’elenco è disponibile sul sito del Corpo Forestale dello Stato) via telefono o via fax.
Il registro va ritirato DI PERSONA presso una delle sedi ed è rilasciato a titolo gratuito. Una volta che abbiamo il nostro registro dobbiamo annotarvi i dati di tutti gli animali, come scritto sopra.
Se vogliamo cedere un animale dobbiamo annotarne lo scarico, se lo vogliamo frammentare dobbiamo redigere una denuncia di nascita per frammentazione ed inoltrarla mediante fax all’ufficio CITES territoriale, che ne prenderà nota.
Il codice CITES della colonia madre si propaga anche alle talee e all’atto della vendita di ciascuna talea dobbiamo compilare una dichiarazione ad accompagnamento in due copie con tutti i dati dell’animale, del cedente e dell’acquirente.
Animali detenuti senza il codice CITES non possono essere venduti né interi, né frammentati ma solo regalati o scambiati previa dichiarazione in carta semplice
NOTA: Quanto sopra solo ai fini CITES, quanto riguarda il profilo fiscale derivante dalla vendita è un aspetto differente, che esula dal campo di nostro interesse
NB Il presente “riassunto” è stato desunto dalle discussioni avvenute qui sul forum ed è verosimilmente corretto, ma non ha alcuna pretesa di valore legale.

 

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